
Ogni imprenditore deve sottoscriverla per la tutela della propria azienda e per ottenere la copertura di tutti i danni che possono essere causati a terzi nell’esercizio delle attività lavorative e imputabili all’impresa stessa (ad esempio lavori di subappalto a terzi o di manutenzione).
Le normative attualmente vigenti espongono l’azienda a responsabilità sempre più ampie e l’inosservanza di tali norme, a volte inconsapevole, può determinare richieste di risarcimento dall’impatto devastante.
Per questo motivo ogni azienda effettua pagamenti nei confronti degli Istituti Previdenziali per quanto riguarda gli infortuni subiti dai propri dipendenti.
Quando l’INAIL si rivale sulla tua azienda
Quello che però non è conoscenza condivisa è il fatto che, in caso di sinistro sul lavoro che colpisca un dipendente, lo stesso Istituto Previdenziale spesso si rivale (azioni di surroga e regresso) sull’impresa stessa per quanto si è trovato precedentemente ad erogare.
Affinché l’Inail possa effettuare questa rivalsa devono realizzarsi le seguenti condizioni:
a) deve essere accertata una responsabilità grave del datore di lavoro, o dei suoi incaricati, ovvero
- gli stessi siano stati condannati penalmente per la violazione della norme di prevenzione;
- sia sta accertata la responsabilità del datore di lavoro in sede civile in assenza di sentenza penale per morte di questo, per amnistia o per prescrizione del processo;
b) l’esistenza di una responsabilità posta a carico di un terzo estraneo al rapporto assicurativo
cosa non infrequente in cantieri in cui operino più imprese.
Responsabilità Civile verso Terzi e spese imputabili
All’impresa individuata come “responsabile” possono essere richieste in rivalsa le spese sostenute dall’Ente per erogare le seguenti prestazioni:
- Indennità di temporanea
- Liquidazione in capitale del danno biologico
- Capitalizzazione della eventuale rendita
- Spese mediche, per protesi e quelle connesse.
Tali cifre sono purtroppo in crescita esponenziale.
Margas pone particolare attenzione nella stipula della copertura cosiddetta “RCO”, mantenendo indenne l’azienda sia nei riguardi di un’eventuale rivalsa da parte dell’Inail, sia dalle possibili ulteriori richieste avanzate dal dipendente. Ulteriori approfondimenti sul tema RCT/RCO Responsabilità Civile verso Terzi qui e qui.