
La polizza RC delle professioni tecniche dell’edilizia
Tra le diverse soluzioni assicurative che rientrano nello sfaccettato mondo delle costruzioni e degli impianti, in questo articolo vogliamo approfondire l’aspetto della Responsabilità Civile del Professionista.
Ingegneri, Periti, Geometri e Architetti, liberi professionisti o studi associati, possono commettere nella loro attività errori professionali per i quali un terzo (tipicamente il cliente) li potrà ritenere responsabili arrivando a chiedere un risarcimento danni.
La copertura assicurativa specifica per le professioni tecniche dell’edilizia conterrà il seguente oggetto valido per tutti i professionisti del settore:
“Danni derivati da richieste di risarcimento per errori professionali” ovvero, più nel dettaglio,
- perdite patrimoniali causate a terzi
- mancato rispetto di vincoli edilizi e urbanistici
- certificazioni e dichiarazioni errate
- multe, ammende, sanzioni fiscali e/o amministrative e pecuniarie comminate al cliente dell’assicurato
- errori professionali in genere.

Le professioni tecniche dell’edilizia e l’importanza di descrivere la propria attività
Affrontare il tema assicurativo, vuol dire tuttavia riflettere sulle attività che ci contraddistinguono dai nostri colleghi. Una ottima occasione per descriverci e riflettere in modo critico su quel che effettivamente facciamo, sarà la compilazione del questionario assicurativo.
Siamo nella cosiddetta fase di Analisi del rischio che richiede:
- una rilettura delle coperture assicurative in corso e la valutazione del loro allineamento alle nostre attuali esigenze di business
- una riflessione sulle attività professionali che vogliamo siano coperte dalla nostra polizza.
Il campo delle attività, che possono essere esercitate dalle professioni tecniche dell’edilizia, è molto vasto. Preoccupiamoci di stendere un elenco congruente con noi e farle includere nell’oggetto di polizza. Nel caso qualcuna di esse fosse esplicitamente esclusa dal contratto propostoci, verifichiamo col partner assicurativo la possibilità che a questa esclusione si possa derogare.
Esempi di attività professionali assicurabili
Tra le numerose attività che il professionista può svolgere per conto di un cliente o committente e nello svolgimento delle quali può essere commesso l’errore e dunque arrecato un danno a terzi, possiamo trovare, oltre alla attività di progettazione:
- Consulenza specifica (ecologica, ambientale, DIA, Super-DIA, Igiene e sicurezza sul lavoro,…)
- Incarichi di Responsabile dei lavori, coordinatore di progettazione, coordinamento esecuzione lavori, peritali, …
- Compilazione di Fascicolo Fabbricati
- Emissione di Certificati energetici/acustici, visure e accatastamenti
- Realizzazione di Piani Regolatori
e tutte quelle che fanno al caso nostro e non siano esplicitamente escluse.
Le garanzie più importanti
Per sentirci tranquilli ed essere coperti per errori che possano essere a noi imputati, prima di firmare un contratto potrebbe essere importante verificare che esso copra anche
- l’estensione territoriale: ovvero attività svolte all’estero, tenendo presente che normalmente Canada e Stati Uniti sono esplicitamente esclusi e va valutata l’inclusione a parte;
- le spese di salvataggio, ovvero costi necessari al cliente per rimediare alla cattiva esecuzione e a noi imputabili;
- i costi di difesa e le diarie per le eventuali comparizioni in giudizio;
- smarrimento di documentazione critica per il cliente;
- le spese necessarie per il ripristino della reputazione del cliente se il suo danneggiamento è a noi imputabile.
Non trascurare mai:
Le polizze attuali per le professioni tecniche dell’edilizia sono ormai tutte del tipo Claims Made: “scattano” al momento della richiesta danni, momento che non necessariamente coincide con quello in cui si è verificato il sinistro o in cui abbiamo commesso il nostro errore professionale.
a) la retroattività
Questo significa che diventa molto importante verificare o richiedere la retroattività della copertura assicurativa e cioè
definire il periodo di copertura per richieste di risarcimento relative ad eventi accaduti fino a X anni prima della stipula e denunciati durante il periodo di vigenza del contratto.
Al momento della quotazione sarà dirimente per l’assicurabilità, la quotazione del premio e la definizione del periodo di retroattività (uno, due, tre, cinque o più anni), se
- ci sono state richieste di risarcimento pregresse
- si tratta di un rinnovo nella medesima compagnia
- se stiamo cambiando assicurazione.
La continuità assicurativa e il periodo di retroattività della copertura sono strettamente connessi.
b) la continuità assicurativa
In definitiva dobbiamo accertare che non si verifichino dei “vuoti” assicurativi. In caso di rinnovo e rinegoziazione con la medesima assicurazione, la continuità assicurativa è in genere esplicitamente garantita, fatto non scontato se decidiamo di cambiare compagnia.
c) la estensione post-attività
La copertura della periodo post-attività è automaticamente inclusa nelle polizze molto vecchie, oggi va esplicitamente richiesta e quotata a parte. Citiamo a titolo d’esempio due casi che ne mettono in luce l’importanza e richiedono copertura post-attività decennale:
1) Emersione di difetti di ristrutturazione nel tempo
Secondo il Codice Civile la responsabilità va in prescrizione dopo 2 anni dalla consegna dei lavori e i difetti dovranno essere denunciati entro e non oltre 60 giorni dal giorno della scoperta degli stessi. Se però il difetto in questione mina la stabilità dell’edificio, la prescrizione si allunga a 10 anni e il tempo per formalizzare la richiesta danni dalla data della scoperta dell’errore è allungato da 60 giorni a 1 anno. Naturalmente è sempre possibile che l’impresa che ha effettuato i lavori o il progettista o il responsabile tecnico riconosca l’errore e si renda disponibile a rimediare per i danni arrecati.
2) la richiesta di risarcimento danni perviene quando il professionista è già in pensione, ha cessato l’attività professionale o è defunto
Se ci sono degli eredi, saranno loro ad essere coinvolti in una eventuale causa.Per questo è bene che al momento della stipula del contratto di Responsabilità Civile Professionale per le professioni tecniche dell’edilizia, si includa una tutela degli eredi che si protragga per almeno 10 anni dalla fine dell’attività.
La polizza RC delle professioni tecniche dell’edilizia in sintesi
Ricapitolando ecco i punti che un professionista dell’edilizia dovrebbe tenere a mente assicurandosi per operare in tranquillità:
- affidarsi a un partner assicurativo (un broker) con esperienza nel settore edile e in grado di selezionare per lui le migliori coperture assicurative sul mercato
- preoccuparsi di affiancare la classica e basilare RCO/RCTcon una RC Professionale specifica
- alla prima stipula scegliere una polizza ben fatta e con buona retroattività, riducendo le probabilità di dover cambiare assicuratore nel tempo
- in caso si opti per una polizza in convenzione con l’ordine professionale, si valuti se oggetto dell’assicurazione, massimali risarcitori, esclusioni, sotto-limiti sono adeguati al proprio rischio
- nell’oggetto della polizza siano evidenziate le attività specifiche che si svolgono e che si ritiene possano essere ambito di richiesta di risarcimento danni
- valutare la “robustezza” dei propri clienti e calibrare la polizza in modo che sia in grado di affrontare entità e qualità di richieste di risarcimento (garanzie, esclusioni, massimali)
- concordare il massimo periodo di retroattività possibile
- in caso si voglia o si sia costretti a cambiare compagnia assicuratrice, preoccuparsi della continuità assicurativa
- guardare anche avanti: non lasciamo i nostri eredi in cattive acque!
Questo articolo è stato utile? Vuoi approfondire?
Margas ha una esperienza quasi quarantennale sia nel mondo dell’edilizia che nel mondo delle professioni tecniche come puoi evincere dalla pagina dedicata
Saremo lieti di individuare la migliore soluzione per la tua attività professionale.