Nel Superbonus 110% è previsto l’obbligo di assicurazione per le asseverazioni tecniche sugli interventi di efficientamento energetico e anti-sismico. I professionisti abilitati a certificare i requisiti tecnici e la congruità della spesa effettuata, devono sottoscrivere polizze di responsabilità civile specifiche. Ecco di cosa si tratta.
Le asseverazioni nel contesto del Superbonus 110%
Con il Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 e le disposizioni attuative relative agli articoli 119 e 121 pubblicate ad agosto, si prevede il cosiddetto Superbonus 110%. Si tratta di una agevolazione fiscale straordinaria per elevare al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (si valuta l’estensione al 2024). Essa riguarda esclusivamente interventi di efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e realizzazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Il Decreto prevede la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, tramite il supporto di un CAF o di Professionisti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri, periti commerciali,…). Allo scopo essi hanno l’obbligo di verificare (visto di conformità) la completezza della documentazione relativa ai lavori, ovvero la presenza delle asseverazioni tecniche.
Le asseverazioni tecniche, titolo di accesso al Superbonus
Le asseverazioni tecniche sono di due tipi: una inerente l’autorizzazione a realizzare gli interventi (come la C.I.L.A. e la S.C.I.A) che ricadono, assicurativamente parlando, sotto i rischi tipici delle professioni tecniche dell’edilizia e l’altra più strettamente legata al titolo di accesso al superbonus 110% e oggetto di questo approfondimento.
L’asseverazione tecnica per il Superbonus, come previsto dall’art. 119, comma 13, lettera a) del Decreto Rilancio, rilasciata sulla base del progetto e della effettiva realizzazione dei lavori
- attesta che l’intervento risponda ai requisiti di cui all’Allegato A dei requisiti minimi (GU 05/10/2020, n. 246)
- attesta la congruità dei costi sostenuti per gli interventi (GU 05/10/2020, n. 246)
- va inviata all’Agenzia delle Entrate, ovvero al CAF o ai professionisti fiscali per le opportune verifiche
- deve essere inviata all’ENEA, che a sua volta verificherà il diritto alla detrazione diretta, alla cessione del credito o allo sconto in fattura (per dettagli sulle loro verifiche vedi anche il Decreto Asseverazioni)
- va conservata in vista della detrazione nella dichiarazione dei redditi
- può essere rilasciata esclusivamente da un tecnico iscritto all’Ordine Professionale (art.1 comma 3, lett. H e art. 2 comma 2 in GU 05/10/2020, n. 246)
Se le attestazioni e asseverazioni sono rilasciate da persone giuridiche non autorizzate o se viene accertata la loro non conformità e veridicità, scatta, a seconda dei casi
- la decadenza del diritto al beneficio fiscale (Telefisco 2020 – Speciale Superbonus 110%)
- il recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni e quindi
- le rivalse sui tecnici stessi.
Per tutti questi motivi e per l’obbligatorietà inserita nel decreto rilancio, è necessario stipulare una apposita polizza di assicurazione per le asseverazioni. Cosa prevede il Decreto Rilancio in merito?
L’obbligo di assicurazione per asseverazioni tecniche
L’ingegnere, architetto o chi per lui deve assicurarsi per tutelare bilancio dello Stato e il cliente beneficiario del Superbonus e della detrazione (condomìni, persone fisiche, IACP, cooperative di abitazione a proprietà, organizzazioni di volontariato e promozione sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche).
Ad essi è infatti necessario garantire il risarcimento dei danni eventualmente provocati dalla sua attività. Per questo dovrà stipulare una polizza di responsabilità civile verso Terzi con massimale adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e comunque di massimale non inferiore a 500.000 euro
Nel certificato di assicurazione devono essere riportati la società assicuratrice, il numero della polizza, l’importo complessivo assicurato, la disponibilità residua della copertura che deve essere maggiore o uguale all’importo dell’intervento o degli interventi asseverati.
Due osservazioni importanti:
- La polizza assicurativa NON copre le sanzioni penali e amministrative comminate (da 2-15.000 euro per ciascuna asseverazione infedele resa)
- I premi assicurativi che il tecnico paga a fronte della polizza sottoscritta, possono essere detratti dalla dichiarazione dei redditi in quanto costo inerente alla attività stessa da lui svolta, tuttavia NON se egli opera in regime forfetario (Fonte: Investire Oggi).
Cosa chiedere alla assicurazione per le asseverazioni
Vediamo quali devono essere le caratteristiche salienti che deve avere la polizza assicurativa per l’attività di asseverazione nell’ambito del Superbonus 110% . Tenendo presente quanto detto fin qui, si consiglia di richiedere quanto segue:
- Polizza dedicata esclusivamente all’attività di asseverazione; per singola asseverazione o per la somma di quelle che si effettueranno entro fine 2021 (o eventualmente 2024 se la misura venisse prorogata)
- Massimale da 500.000 euro in sù a scaglioni da 500 K con disponibilità ad aumentarlo in corso d’anno
- Retroattività dalla data di effetto del decreto
- Postuma 10 anni in automatico dopo cessazione polizza
- Inclusione della responsabilità amministrativa/contabile per tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all’Erario.
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