
Polizza Cantiere, ombrello assicurativo. Un piccolo ripasso
L a polizza cantiere C.A.R. è la soluzione assicurativa in grado di proteggere al meglio il committente e tutti gli attori coinvolti nel cantiere. In un precedente approfondimento sul tema ci siamo occupati degli aspetti chiave. Qui ci dedicheremo a 4 estensioni poco note, ma utili da conoscere e da utilizzare sapientemente. Facciamo prima un breve ripasso.
A cosa serve
La C.A.R ha lo scopo di indennizzare i danni materiali che possono verificarsi nella realizzazione di un’opera civile dal momento in cui il materiale necessario viene scaricato in cantiere, fino al collaudo dell’opera. La copertura C.A.R., in quanto polizza del tipo “all risks”, offre una copertura sia contro
- i danni dovuti ad eventi esterni al cantiere (eventi atmosferici e socio-politici, incendio, furto, ecc…)
- sia a fattori tipicamente interni (errori umani, incidenti di cantiere, errori di progettazione e calcolo).
E’ un ombrello assicurativo che ha il pregio di evitare che si stipulino e debbano coesistere tante polizze diverse, ostacolo alla liquidazione rapida dei danni.
Cosa assicura
L’oggetto dell’assicurazione è l’opera. Una grande infrastruttura (strada, ponte, ferrovia, ecc…) o un fabbricato civile, industriale, commerciale nuovi. Oppure parte di un’opera più complessa e già edificata oggetto di ristrutturazione e/o l’ampliamento di un fabbricato.
A chi è rivolta
La polizza C.A.R. è certamente destinata alla Committenza dei lavori, alla Stazione appaltante nel caso di appalto pubblico, oppure alle imprese di costruzione.
E’ un “ombrello assicurativo” perché…
- è una polizza “unica” stipulata da un solo soggetto per ricomprendere anche tutti gli altri
- rappresenta una ottima risposta alla frantumazione dei rischi e delle responsabilità nel cantiere, dovuti dalla specializzazione di mansioni, prodotti e macchinari coinvolti nel lavoro
- evita la stipula e coesistenza di tante polizze diverse, ostacolo ad una rapida liquidazione dei danni
- garantisce la committenza e le altre imprese/professionisti coinvolti, consentendo più rapide ripartenze dei cantieri dopo il sinistro e una drastica riduzione dei contenziosi civili

4 estensioni particolari della Polizza Cantiere
E’ importante considerare i contratti assicurativi C.A.R come testi base da sviluppare, personalizzare ed estendere cantiere per cantiere per evitare situazioni finanziarie molto critiche. Per questo a tutela dell’opera esistono delle particolari garanzie, solitamente aggiuntive del testo base. Vediamone alcune.
La manutenzione estesa
Sicuramente una delle principali innovazioni introdotte nel mercato assicurativo dalla polizza C.A.R. è la gestione della fase di manutenzione dell’opera.
Un’opera civile e/o impiantistica di nuova realizzazione, seppure costruita nel migliore dei modi e seguendo la regola dell’arte, ha bisogno di un “periodo di manutenzione” (solitamente 12 – 24 mesi) affinché possa effettivamente ritenersi “collaudabile” ed esente da vizi occulti di costruzione.
La clausola definita di “manutenzione estesa”, a differenza della manutenzione semplice, riguarda sia gli errori commessi durante il periodo di manutenzione definito, sia retrospettivamente durante il periodo di costruzione.
Essa riveste elevata importanza per il Committente dell’opera anche perché prevede l’indennizzo di sinistri dovuti a errore umano (si pensi ad esempio all’errato montaggio di un componente) e difetto di fornitura (es.: vizi del prodotto fornito).
Di fatto questa clausola ha lo scopo di sostituirsi alle Tutele di Legge nel caso in cui l’appaltatore non possa essere più solvibile durante il “periodo di manutenzione” definito. Essa è già normata nella Legge Merloni, mentre non è scontata negli appalti privati.
A piè d’opera
Proviamo a capire l’ambito di applicazione di questa estensione alla Polizza Cantiere:
La fornitura di materiali (serramenti, ferri d’armatura, eccetera) in un cantiere può essere:
• mera fornitura a piè d’opera,
• fornitura con posa in opera.
Il soggetto fornitore è un’azienda o un’impresa o, più raramente, un lavoratore
autonomo. Assimilati ai fornitori e, quindi, da trattare nel medesimo modo, sono i
soggetti che si presentano in cantiere per ritirare materiali. […] La mera fornitura di materiali si ha quando il fornitore li trasporta in cantiere (con mezzi propri o per il tramite di un trasportatore) e si limita a depositarli a piè d’opera, ossia nel posto indicatogli, senza alcuna attività di posa in opera o di demolizione.
Tra gli aspetti critici o rischi di questa tipologia di attività a cui possiamo fare assicurativamente fronte con la estensione “A pié d’opera”, ci sono
- la sicurezza
- la movimentazione (specie se con mezzi meccanici)
- i requisiti tecnico-professionali del fornitore
- l’interferenza tra fornitura e lavori in corso
- i rischi particolari che insistono sull’ambiente cantiere (incendio, inquinanti, esplosivi,…)
- il valore dei materiali e dei manufatti consegnati.
Vicinanza di opere preesistenti
Con un costo aggiuntivo sono indennizzabili danni materiali e diretti a opere o impianti preesistenti anche di proprietà di Terzi.
Solitamente la polizza cantiere NON risponde per danni causati dagli attori del cantiere a quanto si trova già presso e non è amovibile dal cantiere stesso non essendo oggetto dei lavori assicurati. Per questo esiste questa garanzia che richiede la definizione nella sezione principale della polizza dell’area cantiere, che solitamente include un raggio di 10 metri dal perimetro esterno.
Prima della stipula bisogna dunque reperire mappali dettagliati e fare alcuni sopralluoghi per analizzare quali opere (fabbricati, altri cantieri, cave, impianti…) non direttamente interessate dai lavori possano eventualmente essere coinvolte in sinistri.
Deroga alla proporzionale
Nella fase di assunzione e stipula di una qualsiasi polizza di tipo All Risks si devono sicuramente effettuare analisi delle effettive somme da assicurare al fine di non incorrere in pregiudizi circa possibili sottoassicurazioni previste dal citato art. 1907 C.c..
In una polizza C.A.R. le somme da assicurare sono talvolta di difficile determinazione. Stiamo in effetti assicurando un’opera che deve ancora essere effettivamente realizzata, che non ha tempi certi di realizzazione. Questo a sua volta può causare incrementi dei costi: aumenti dei prezzi di fornitura dei materiali, costi del personale, …
Di solito il “valore assicurato” è definito dal valore del contratto d’appalto. Tuttavia di primaria importanza includere in questa cifra anche i macchinari e l’attrezzatura forniti da Terzi e le cose esterne all’appalto, il cui valore appunto può non essere compreso nel contratto d’appalto stesso.
La “deroga alla proporzionale” si rivelerà importante nei casi di notevole scostamento tra la somma assicurata e il valore effettivo dell’appalto stimato dal perito al momento del sinistro. Dovere di un partner assicurativo affidabile è comunque quello di effettuare periodica verifica dell’andamento dei costi.
In conclusione
Possiamo ribadire che per la stipula di un contratto assicurativo C.A.R. è oltremodo necessario affidarsi a professionisti del settore assicurativo che abbiano, nel proprio bagaglio culturale, un know how tecnico ingegneristico affinché possano effettuare una reale analisi del rischio e, quindi, costruire “ad hoc” il migliore contratto assicurativo possibile per lo specifico caso.
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Polizza C.A.R Merloni ed eventi atmosferici. Un caso pratico
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