Dall’assicurazione della responsabilità civile alla RC Prodotti difettosi
In generale la Assicurazione della Responsabilità civile verso Terzi è normata dal Codice Civile art. 1917 risalente al 1942. Essa ha essenzialmente la funzione di
- trasferire, in tutto o in parte, il rischio economico dall’Imprenditore (assicurato) alla Compagnia di Assicurazione
- garantire al danneggiato (Terzo) il soddisfacimento delle richieste di risarcimento imputabili all’assicurato.
Come tutte le polizze di Responsabilità Civile verso Terzi l’assicurazione risarcisce per conto dell’assicurato
- esclusivamente danni a Terzi, cioè a soggetti diversi dall’assicurato stesso e dai soggetti non considerati terzi;
- solo i danni causati involontariamente dall’assicurato a cose e persone.
Perché la Polizza di RC Prodotti difettosi è sempre più importante
Come si è detto la Polizza RC prodotti difettosi ha una lunga storia, ma la sua importanza non ha fatto che accrescersi nel tempo a causa
- dell’incremento dei partecipanti al processo di produzione del prodotto (catena o scarico di responsabilità)
- di tecnologie di produzione in continua evoluzione (p.es.: presenza di software a bordo)
- di sempre nuove modalità di commercializzazione (e-commerce)
- dell’ampliamento dei mercati (legislazioni di altri paesi, spec. Usa, Canada, Messico)
- dell’accresciuta coscienza dei consumatori (nascita di Associazioni per i diritti dei consumatori, class action)
Distinguiamo: prodotto per aziende o prodotto per il consumatore?
Prodotto difettoso al consumo
Il caso classico e più noto al grande pubblico è quello del prodotto difettoso destinato al consumatore. Per esempio un alimento nocivo, un attrezzo, un elettrodomestico o mezzo di trasporto malfunzionante o un materiale tossico.
Qui dobbiamo distinguere due aspetti: la responsabilità diretta di chi ha apposto il marchio al prodotto e quella indiretta di chi ha fornito componenti o ha effettuato a monte trasformazioni. Il quadro normativo generale è quello della legge 29 luglio 2003, n. 229 e poi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Dal Codice del Consumo – art. 117 desumiamo la definizione di Prodotto Difettoso ovvero “prodotto non sicuro in sé, nel tempo o perché manchevole di istruzioni e informazioni adeguate al contesto di utilizzo”.
Sulla base di questa definizione e del quadro normativo citato e della dimostrazione della responsabilità da parte del danneggiato, può partire una richiesta danni entro 10 anni dalla vendita (XXXX). La polizza può rispondere e coprire il risarcimento e i costi collegati, salvo rivalsa della Compagnia sugli altri soggetti che possono essere coinvolti per essere intervenuti nel processo di produzione a monte.
Prodotto difettoso in filiera business
Qui rientriamo nella casistica della fornitura B2B, tra azienda e azienda e si aggiunge il caso della fornitura di un componente o di un prodotto finito che sarà utilizzato da una azienda e dai suoi dipendenti, come per esempio
- un macchinario o strumento per la produzione
- materiali per la produzione, parti da assemblare o prodotti da mescolare
che danno origine a loro volta a prodotti difettosi o arrecano danni agli addetti dell’azienda cliente.
In questo caso è previsto dal legislatore un tempo massimo di 5 anni per inoltrare una richiesta danni. La risoluzione di una causa o di una liquidazione è meno chiara e lineare che nel caso del prodotto al consumo e la giurisprudenza, insieme con la corretta gestione delle estensioni e deroghe al contratto assicurativo, diventano fondamentali. Va ricordato che certamente la polizza prodotto difettoso non scatterà semplicemente per una fornitura sbagliata o non conforme e per i danni alla produzione o economici derivanti, se non sono stati causati danni a cose o persone. Per questo caso è essenziale la creazione di fondi aziendali e l’approntamento di trattative commerciali per l’eventuale ristoro. Tratteremo in seguito in modo più approfondito il caso del prodotto difettoso in filiera B2B anche alla luce di alcuni casi di sinistri reali.
Definizioni: Prodotto e Produttore al centro della polizza
Due aspetti che contraddistinguono questo contratto dalle assicurazioni di responsabilità civile verso terzi in generale e che sono comuni a tutti i contratti “RC Prodotti Difettosi” presenti sul mercato, sono la descrizione dei prodotti, che costituirà l’oggetto dell’assicurazione, e la definizione di Produttore.
In sintesi chi produce o commercializza un prodotto ed è consapevole del rischio prodotto difettoso deve sapere che
- per Assicurato si intende colui che riveste per la Legge Italiana la qualifica di produttore ovvero oltre che il fabbricante, anche “il fornitore del servizio o un suo intermediario, nonché l’importatore del bene o del servizio nel territorio dell’Unione Europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.” (D.Lgs.n.206/2005, Art. 3 lett. d)
- il danno deve derivare da difetto dei prodotti risultanti in polizza dopo la loro messa in circolazione
- i danni garantiti sono esclusivamente quelli derivanti dal difetto del prodotto e causanti: morte e lesioni corporali a persone e distruzione o deterioramento di cose diverse dai prodotti stessi descritti in polizza
Estensioni particolari che si possono ottenere
Insieme al Broker assicurativo si possono valutare una serie di estensioni al contratto base e che possono essere:
- danni da interruzione o sospensione di attività, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi della polizza (tali danni sono soggetti a limiti di indennizzo e all’applicazione di scoperti e franchigie) e spese per
- la sostituzione o riparazione del prodotto;
- il ritiro dal mercato dei prodotti difettosi o presunti tali;
- indagini volte ad accertare la causa del sinistro;
- Copertura in caso di Esportazione diretta dei prodotti in USA, Canada, Messico (sottoposta a limitazioni temporali e limiti di indennizzo);
- Inquinamento accidentale (sottoposta a limiti di indennizzo).
RC Prodotti Difettosi e fattore tempo: la clausola di validità “claims made”
Il sinistro e dunque la sua denuncia all’assicuratore, non sempre si verificano in coincidenza dell’evento dannoso. Per questo il contratto è del tipo claims made, ovvero scatta nel momento in cui all’assicurato perviene la richiesta di risarcimento danni.
Perché sia valida la copertura assicurativa, tale richiesta deve pervenire durante il periodo di validità della polizza, a prescindere da quando si è verificato il danno.
La clausola claims made è molto importante soprattutto in caso di sostituzione di contratto se esso è esteso ai paesi ROW (rest of world), che ad USA, Canada e Messico perché i termini temporali di validità della garanzia che a volte possono essere limitati.
Se ci sono domande e necessità di approfondimento sul tema RC Prodotti Difettosi, siamo lieti di esserti utile! Contattaci!
Si ringrazia: Ordine degli Avvocati di Treviso – Dott.ssa Tassinari