
L’Assicurazione CATNAT, o delle catastrofi naturali, è divenuta obbligatoria con il Decreto n. 18 del 30 gennaio 2025. In questo articolo vogliamo approfondire gli aspetti che le PMI già assicurate devono tener presente per aderire in modo conveniente ed efficace al testo di legge.
Perché è importante parlare delle imprese già in possesso di assicurazione CATNAT prima del 2025?
Ti ringrazio della domanda. Innanzitutto perché, finito il travagliato parto di questo decreto con il fiorire di interpretazioni e parziali proroghe, penso che sull’essenza del provvedimento sia stato detto praticamente tutto e sia possibile trovare online ogni genere di informazione. Penso quindi che possa essere di maggior utilità mettere a fattor comune quello che per il mio studio si sta rivelando un aspetto gravoso, ma anche sfidante: portare i nostri clienti alla compliance con la norma senza indebolire la loro postura assicurativa.
Come broker assicurativi ci troviamo infatti nella privilegiata e al contempo complicata posizione di avere mandato dal cliente per aiutarlo a rispettare la legge, consigliarlo al meglio per ridurre il profilo di rischio e reperire sul mercato assicurativo la migliore soluzione in termini di qualità e prezzo.
Questo è il motivo per cui nel nostro parco clienti – fatto prevalentemente aziende PMI del settore industria a servizi – molte proteggono già i loro beni con una polizza incendio estesa ai rischi catastrofali.
Qual è la situazione della penetrazione delle assicurazioni catastrofali in Italia?
Come registra l’ultimo Rapporto CPI dell’Università Cattolica: “L’Italia è un Paese fragile, specie di fronte al rischio sismico. Dal 2000 ad oggi si contano 101 eventi calamitosi, che provocano mediamente perdite in termini umani ed economici molto più alte che in Germania, Francia e Spagna. Eppure, al momento solo il 5% delle imprese italiane è assicurato contro rischi da calamità naturali, mentre lo è il 50% delle imprese in Germania, oltre il 75% in Spagna e la quasi totalità in Francia.” Quindi, sì, possiamo essere orgogliosi di essere riusciti nel tempo a portare l’attenzione delle “nostre” aziende su questo rischio così impattante e non possiamo che salutare favorevolmente una legge che innalzi, se non la consapevolezza, almeno la resilienza economica del tessuto produttivo italiano. E tuttavia…
Quali sono gli aspetti tecnici che le PMI debbono tener presente per una corretta assicurazione CATNAT?
Credo sia utile fare due premesse prima di entrare in quelle che considero delle criticità che una PMI deve conoscere:
a) il mondo assicurativo ha risposto all’entrata in vigore del decreto legge con la immissione sul mercato di prodotti assicurativi ad hoc che rispettassero i requisiti di legge. Questo si traduce, per chi aveva ed ha in corso una estensione ai catastrofali nella propria polizza Incendio, nel dover acquistare uno di questi contratti assicurativi perché – per diversi motivi che vedremo a seguire – non può esserci una corrispondenza uno a uno tra le estensioni e la CATNAT di legge.
b) le definizioni (insieme alle esclusioni) sono tra i segni distintivi di un buon contratto assicurativo e non c’è necessariamente una corrispondenza tra le definizioni della propria polizza incendio estesa e le definizioni fissate dal decreto legge, cosi come le esclusioni di alcune fattispecie, previste dal DL, potrebbero essere invece decisive per la nostra attività.
Quindi che fare?
- Eliminare l’estensione Catastrofali dalla polizza incendio per passare alla CATNAT di legge? Potrebbe non essere saggio limitarsi alle condizioni previste per legge e vedremo il perché.
- Riusciamo ad estendere la polizza CATNAT o a ottenere una appendice che segua la normativa e reincluda quanto già previsto dalla polizza in essere?
- Assicurare e pagare il rischio due volte? Dal nostro punto di vista e anche dei nostri clienti, questo, in generale, ha poco senso.
Ma proviamo a fare qualche esempio pratico che aiuti a fare le domande giuste e fare scelte consapevoli.
PMI e rischio sottoassicurazione
Secondo il Decreto CATNAT devono essere assicurati i seguenti beni:
- Terreni: fondi o loro porzioni con differenti caratteristiche geografiche;
- Fabbricato: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, inclusi impianti specifici di pertinenza del fabbricato (come impianti idrici, elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d’aria, ascensori, ecc.);
- Impianti e macchinari: questa voce si riferisce a tutte le macchine, anche elettroniche e a controllo numerico, e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
- Attrezzature industriali e commerciali: include macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi, nonché altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, e di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.
Per quanto riguarda gli indennizzi, i massimali e valori assicurati il DL prevede una ripartizione in tre fasce:
- Fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata: Per questa fascia, il limite di indennizzo applicato è pari alla somma assicurata e il massimale unico;
- Fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata: Il limite di indennizzo non deve essere inferiore al 70 per cento della somma assicurata . Anche qui, il riferimento è alla somma assicurata complessiva, implicando un massimale unico per l’insieme dei beni coperti;
- Fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata o per le “grandi imprese”: in questo caso, la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti che potrebbero convenire massimali specifici o ripartiti per diverse categorie di beni (fabbricati, macchinari, ecc.).
La COMPENSAZIONE fra partite nella Assicurazione CATNAT
Quando la PMI deve assicurare sia il fabbricato che gli impianti & macchinari, sarà importante che la polizza di legge preveda la cosiddetta COMPENSAZIONE TRA PARTITE (per esempio tra la “partita” fabbricato e la “partita” macchinari) ovvero: se il danno interessa solo la prima partita, ma è superiore al massimale previsto da quella partita, in caso di liquidazione del danno deve essere possibile compensare con il massimale della seconda partita non interessata o interessata in misura inferiore.
Se invece cercheremo di “adeguare” la polizza esistente alle prescrizioni di legge (magari attraverso una appendice ad hoc) bisogna fare attenzione alle definizioni della prima e della seconda. Infatti nella polizza incendio potremmo avere una definizione di Fabbricato che include quella di macchinari & impianti e dunque avremo una unica partita e un unico valore del bene stimato a base del massimale. Se faccio fare una appendice con le nuove partite e definizioni devo essere sicuro che non ci sia qualcosa che prima era assicurato e ora no e far fare una nuova stima secondo i nuovi criteri.
L’obiettivo degli imprenditori deve essere sia quello di assicurare quello che è importante per l’azienda, sia non risultare sotto assicurati.
Che fine fanno merci e arredamenti nella assicurazione CATNAT obbligatoria?
La polizza assicurativa obbligatoria per eventi catastrofali si concentra sulle immobilizzazioni materiali fondamentali per l’esercizio dell’attività d’impresa come fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature specialistiche, ma non copre le merci o scorte di magazzino e, per gli arredamenti la copertura è limitata a quelli che possono essere qualificati come parte integrante del fabbricato o come attrezzature industriali o commerciali.
Per determinati tipi di aziende – come i terzisti – questa può essere decisamente una criticità. Nelle polizze incendio estese ai catastrofali Margas si preoccupa di farlo rientrare in copertura. Se vogliamo che la nuova polizza CATNAT funzioni anche per Merci e Arredamenti (nel senso ampio del termine) sarà necessario trovare una soluzione esplicita con la compagnia assicuratrice.
Allo stesso modo ci sono altre garanzie importanti della polizza incendio che dobbiamo fare in modo di non trascurare stipulando la CATNAT obbligatoria: per esempio DEMOLIZIONE E SGOMBERO, DANNI INDIRETTI e SPESE PERITALI.
Dopo la catastrofe chi paga la demolizione e lo sgombero delle macerie?
Il concetto di “sgombero” è incluso nella definizione di “costo di ripristino”, che è uno dei valori considerati per determinare l’indennizzo.
Infatti, secondo le definizioni fornite dalla legge, che le polizze CATNAT sul mercato riprendono tal quali, è scritto che il Costo di ripristino rappresenta il “valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all’evento assicurato”.
Questo indica chiaramente che le spese per lo sgombero sono previste nell’ambito della copertura assicurativa, ma solo per i terreni colpiti da eventi catastrofali, non per esempio per i Fabbricati.
Per quanto riguarda la “demolizione“, il termine non è esplicitamente menzionato come costo coperto o come parte di una definizione. Tuttavia, il concetto di “valore di ricostruzione” (importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato) e “costo di rimpiazzo” (valore per la sostituzione dei beni danneggiati) implica che, in caso di danni ingenti che richiedano la ricostruzione o la sostituzione, potrebbe essere necessaria una demolizione preliminare. Nonostante questa implicazione, il testo non definisce o include esplicitamente i costi di demolizione e non è il caso di correre il rischio di una controversia con la Compagnia quando si deve gestire una emergenza catastrofale.
Come Broker dovremmo fare in modo che questi costi e danni assolutamente comuni e impattanti in caso di catastrofali, siano richiamati. Le assicurazioni CATNAT che permettono di includere queste garanzie, assolutamente ottenibili in una buona polizza incendio, non sono molte.
Allagamento si, allagamento no. Quale allagamento nelle assicurazioni CATNAT?
Nelle garanzie catastrofali delle polizza Incendio l’allagamento è sempre presente (o dovrebbe), meglio se definito “per qualunque causa”.
Nelle polizze CATNAT invece è limitato ad alcuni elementi causali dettagliatamente indicati:
“Alluvione, inondazione ed esondazione si riferiscono alla fuoriuscita d’acqua .Questa fuoriuscita può avvenire anche con trasporto o mobilitazione di sedimenti, anche ad alta densità. Le fonti di tale fuoriuscita includono:
- Le usuali sponde di corsi d’acqua
- Bacini naturali o artificiali
- Argini di corsi naturali e artificiali
- Laghi e bacini, anche a carattere temporaneo
- Reti di drenaggio artificiale.
È fondamentale che tali eventi esondativi e il conseguente allagamento derivino da eventi atmosferici naturali.”
Pertanto, un “allagamento” causato da uno degli eventi naturali descritti (alluvione, inondazione o esondazione) rientra tra gli eventi coperti dalla polizza obbligatoria, ma se nella nostra polizza Incendio & Catastrofali avevamo garanzie più ampie?
L’estensione della polizza CATNAT di legge ad allagamenti di qualunque origine è molto difficile da ottenere, ma è consigliato chiedere.
Viceversa se si vuol procedere con una estensione della polizza property con catastrofali alla polizza di legge per essere compliant, bisogna essere certi che le garanzie esorbitanti da quest’ultima restino valide.
Il consiglio finale del Broker assicurativo alle imprese PMI?
Abbiamo detto come si trovino in rete e anche nelle riviste specializzate, molti articoli su questo provvedimento di legge. Diversi si concentrano anche sui suoi ovvii limiti.
Personalmente, conoscendo l’imprenditore italiano e i livelli di rischio che si assume insistendo su territori fragili o a rischio terremoto e ora anche alla crisi climatica, direi che:
la legge non è perfetta e la sua applicazione tanto meno. Essa tuttavia riuscirà ad innalzare in modo significativo il livello di resilienza del sistema impresa italiano che non può più contare su sufficienti e tempestivi aiuti di stato ed è in larga parte non assicurato per queste evenienze.
Chi invece, tra le PMI, era già assicurato deve affidarsi alla consulenza di tecnici assicurativi esperti e attenti per ottemperare alla legge, ma anche per non perdere gli eventuali vantaggi pregressi e non pagare due volte per lo stesso rischio. L’ottemperanza alla legge è una responsabilità dei titolari d’impresa verso la legge, ma anche verso la propria azienda, la filiera, il territorio tutto.
Grazie, Ing. Burei!
Se questa intervista ti è parsa interessante, ha fatto sorgere delle domande a cui non trovi risposte e proposte adeguate