Dalla nostra esperienza diretta al fianco dei clienti, vi proponiamo un sinistro che ricade sotto la Polizza Cantiere o polizza C.A.R. La polizza C.A.R Merloni estesa in modo adeguato ha permesso all’impresa di costruzioni di limitare le perdite sulla commessa La polizza C.A.R. Merloni in breve La polizza C.A.R ha lo scopo di indennizzare i danni materiali che possono verificarsi nella realizzazione di un’opera civile dal momento in cui il materiale necessario viene scaricato in cantiere, fino al collaudo dell’opera. La copertura C.A.R., in quanto polizza del tipo “all risks”, offre una copertura sia contro i danni dovuti ad eventi esterni al cantiere (eventi atmosferici e socio-politici, incendio, furto, ecc …) sia a fattori tipicamente interni (errori umani, incidenti di cantiere, errori di progettazione e calcolo). Come abbiamo più volte detto, questa polizza rappresenta un ombrello assicurativo che ha il pregio di evitare che si stipulino e debbano coesistere tante polizze diverse in uno stesso cantiere, che al momento opportuno ostacolano la liquidazione rapida dei danni in caso di sinistri. E’ pertanto sufficiente che venga stipulata una sola polizza a cura dell’appaltatore principale. Nel settore degli appalti pubblici la stipula di una Polizza C.A.R è resa obbligatoria dalla legge Merloni.
Un caso studio per comprendere l’importanza della polizza CAR/EAR anche in presenza della polizza di RCO/RCT. Se fosse stata stipulata, avremmo visto “scattare” tutte le principali sezioni di polizza! Quando il premio di polizza è al centro delle nostre preoccupazioni, ricordiamoci di metterlo a confronto con il valore di un potenziale danno. Case study: un impianto di condizionamento industriale in un contesto residenziale Dopo aver affrontato con i nostri lettori le due polizze chiave per le imprese che operano nei cantieri – RCO/RCT e Polizza Cantiere o C.A.R-E.A.R – vi proponiamo quello che possiamo considerare un caso di studio. Vedremo, infatti, scattare una interessante concomitanza di garanzie coinvolte in un solo evento. Una gru, alta circa 60 metri, era in attività per posizionare dei grandi condizionatori sul tetto di un hotel. Improvvisamente il carico, di 60 quintali, è caduto facendo sbilanciare il braccio meccanico. Piegandosi, questo è collassato su un complesso di tre palazzine che si erge di fronte e in particolare sul terrazzo di un attico, causando danni importanti. Venticinque famiglie sono state fatte evacuare e un giovane è rimasto lievemente ferito. La causa risale ad un cavo che si è spezzato. Il fatto – o sinistro – risale al
Un sinistro in cantiere può rendere necessario la demolizione e lo sgombero di opere edili o impianti danneggiati. Nella stipula delle Polizze C.A.R ed E.A.R è bene trattare con attenzione anche questi aspetti. Secondo esperienza, i costi derivanti possono essere importanti. Polizza C.A.R/E.A.R: I danni alle cose ovvero i costi da demolizione e sgombero In caso il cantiere venga colpito da un sinistro e questo renda necessario effettuare demolizioni e/o sgomberi per liberare il cantiere dai beni danneggiati, le polizze assicurative C.A.R ed E.A.R possono prevedere un’estensione da richiamare e valorizzare in fase di stipula del contratto assicurativo. Nella Sezione 1 “DANNI ALLE COSE” normalmente vengono indicate le seguenti “partite”, richiamate o da richiamare in maniera specifica ed esplicita: Opere e impianti permanenti e temporanei compresi materiali, ed impianti forniti dal Committente Opere preesistenti Demolizioni e sgombero Danni alle attrezzature cantiere La garanzia “Demolizione e Sgombero” e istruzioni per l’uso in fase di stipula Nella partita “Demolizione e Sgombero” si fissa il limite di risarcimento relativo ai costi per interventi di demolizione o smaltimento materiali a seguito di un sinistro garantito in polizza. L’estensione di polizza per coprire tali costi deve essere espressamente richiamata nel frontespizio di polizza indicando
Amministratori e Dirigenti (D&O) nelle maglie delle responsabilità Con preoccupante frequenza si legge sui quotidiani di azioni legali di responsabilità contro Amministratori, Sindaci, Consiglieri, Direttori Generali, Dirigenti e dipendenti con deleghe specifiche formali o di fatto. Tutti i componenti degli organi di gestione e controllo delle società e tutti i dipendenti con delega decisionale, anche non formalizzata, rispondono in solido con il loro patrimonio personale per la violazione di obblighi o per la colposa inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge. Pensare a strumenti di tutela assicurativa può essere fondamentale. La Polizza D&O (Directors and Officers Liability), che il mercato assicurativo oggi propone, tiene indenni gli assicurati dei risarcimenti richiesti per violazione colposa degli obblighi in capo ad un amministratore, spesso molto estesi, comprese le spese legali conseguenti. Con la Polizza D&O quindi ci si assicura la tranquillità trasferendo all’assicurazione i costi di difesa e l’eventuale risarcimento al terzo danneggiato. La copertura della Responsabilià degli Amministratori rappresenta sia un efficace strumento di tutela diretta del patrimonio personale degli Amministratori che una tutela indiretta del patrimonio della Società contraente. Grazie alla diffusione raggiunta da questa assicurazione a livello mondiale, il costo di questa tipologia di polizze risulta contenuto. La Polizza D&O in breve
Operatori Sanitari e Assicurazioni. La Legge Gelli-Bianco 24/2017 ha ribadito l’obbligo dell’assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale Medica estendendo questo obbligo a tutti gli operatori sanitari. Continuiamo e concludiamo oggi la nostra intervista all’Esperto Assicurativo. Focus: La Rivalsa, il Fondo di Garanzia, Luci e ombre in attesa dei decreti attuativi. Ing. Burei, riepiloghiamo per gli Operatori Sanitari che ci leggono Sia chiaro che non sono un giurista, ma un broker assicurativo e invito chi ci legge a tenere presente la mia esperienza sul campo a fianco di strutture sanitarie e professionisti. Mi permetto di dire la mia, perché per ragioni professionali ho dovuto confrontarmi con questo testo di legge e le sue implicazioni sull’assicurare gli operatori sanitari. Tra diversi dubbi e domande che in fondo emergono anche qui. Consiglio di rileggere dunque le puntate precedenti in cui abbiamo trattato essenzialmente i seguenti punti: Una Introduzione alle novità (Parte I) Obbligatorietà dell’assicurazione (Parte II) Retroattività e Ultrattività (Parte III) Regime della Responsabilità – Cause, Onere della Prova e Conciliazione (Parte III) Dal mio punto di vista, dunque, dovremmo ora guardare più da vicino a questi altri due aspetti e alle loro possibili implicazioni “assicurative”: Il meccanismo delle rivalse L’azione diretta verso l’Assicuratore Il
Rc Professionale in Sanità: Responsabilità di Operatori Sanitari, strutture sanitarie e revisione delle polizze assicurative. La Riforma Gelli-Bianco in attesa dei Decreti Attuativi. Continuiamo a parlarne con l’Esperto. Leggi le puntate precedenti: puntata I e puntata II Aspetti importanti per i nostri assicurati con la RC Professionale in Sanità Buongiorno Ingegnere! Pronto a riprendere il filo del discorso sulla portata della riforma introdotta con la Legge n° 24 dell’8 marzo 2017 dal punto di vista del Broker Assicurativo? Ricordiamo che essa riguarda le nuove disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché la responsabilità professionale di coloro che esercitano le professioni sanitarie: liberi professionisti, dipendenti anche in telemedicina. Ci eravamo lasciati la scorsa settimana dopo aver brevemente analizzato il tema dell’ obbligo di assicurazione. Veniamo allora ai successivi temi “caldi” per i nostri medici e operatori sanitari. Retroattività ed ultrattività nella RC Professionale in Sanità La Riforma Gelli introduce per gli operatori sanitari elementi di tutela in caso di richieste di risarcimento nel tempo. Di conseguenza le polizze di RC Professionale in Sanità dovranno prevedere una retroattività di 10 anni, cioè dovranno valere per tutti i sinistri accaduti nei 10 anni precedenti la decorrenza della polizza. I sinistri
RC Professionale Sanitaria come cambia e quali sono i risvolti cruciali dal punto di vista assicurativo. Parte II: l’obbligatorietà o meno dell’assicurazione. Per rileggere la parte I clicca qui RC Professionale “Sanitaria” e Legge Gelli. Ing. Burei, entriamo nel vivo! Nella parte introduttiva a questo approfondimento avevamo anticipato gli argomenti su cui una lettura critica del provvedimento dovrebbe soffermarsi. Mi sembra importante sottolineare che il mio punto di vista è quello del broker assicurativo, cioè del professionista che deve individuare e modellare le migliori tutele assicurative sul mercato nell’interesse di aziende e professionisti. Riepiloghiamo i punti che mi sembrano meritevoli di particolare attenzione, perché sono quelli che interessano direttamente il personale sanitario e la sua Responsabilità Professionale: Obbligatorietà dell’assicurazione Retroattività e Ultrattività Regime della Responsabilità Il meccanismo delle rivalse Obbligatorietà dell’assicurazione. Partiamo da qui? La Legge 24/2017 ribadisce l’obbligo dell’assicurazione per la Responsabilità Civile professionale Medica per tutte le strutture Pubbliche e Private e il personale medico. Essa tuttavia estende questo obbligo a tutto il Personale Sanitario. Per questo ora parlerò di RC Professionale Sanitaria. Subito due osservazioni: all’ obbligatorietà di dotarsi di una RC Professionale Sanitaria, corrisponderà per le Società di Assicurazione l’ obbligo di assumere il rischio? i contratti
Responsabilità Professionale Medica e Sanitaria. In attesa dei Decreti Attuativi leggiamo la Legge Gelli-Bianco e le novità in materia. Cosa suggerisce di mettere in primo piano la “lente assicurativa” del nostro capitano di lungo corso, Ing. Luigi Burei? Prima puntata. Come Broker Assicurativo, saluta con favore questa riforma ? Ricordiamo che la Legge 24, detta anche Legge Gelli-Bianco è stata definitivamente approvata l’8 Marzo 2017 e riguarda le Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale sanitaria. Prima di stappare lo spumante per festeggiare, bisogna rammentare che mancano ancora i cosiddetti “Decreti Attuativi”, senza i quali la nuova Legge rischia di far la fine del Decreto Balduzzi, rimasto in gran parte non attuato. Il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con quello della Salute e con Ivass – Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni – dovrebbero provvedere nei termini di legge. Ad un primo esame potrei rallegrarmi: scatta l’obbligo di assicurarsi per strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, e per ogni professionista che entri in rapporto, anche via telemedicina o in intramoenia, con il paziente. Novità o criticità per la Responsabilità Professionale Medica – Sanitaria? Le cose non sono così semplici
Assicurare il cantiere – bene – vuol dire assicurare il business. Assicurare il cantiere pensando al valore del cantiere nel suo insieme e ai sinistri che possono impattare sulla profittabilità dei lavori deve essere una priorità per gli imprenditori delle costruzioni. Insieme all’ Ing. Luigi Burei, fondatore e Presidente di Margas srl, chiariamo nel modo più semplice possibile cosa sia una polizza CAR – Contractor’s All Risks – e quali opportunità possa offrire alla committenza dei cantieri. Con alcune accortezze. Ing. Burei, perché assicurare il cantiere con una Polizza CAR? La polizza CAR – Contractor’s All Risks – è una Polizza Assicurativa che garantisce il cantiere nella sua interezza. Indennizza in maniera diretta gli eventuali danni alle opere previste nel contratto di appalto ai beni che si trovano nel cantiere e i causati da chi partecipa ai lavori, compresi eventuali subappaltatori. Assicurare il cantiere con la Polizza Car vuol dire proteggere il committente, l’appaltatore principale (o stazione appaltante), gli eventuali subappaltatori e chiunque sia legato da un contratto per la realizzazione dei lavori. L’importante è richiederlo esplicitamente. La CAR infatti permette di recuperare i soldi necessari a ripristinare il cantiere così come era prima del sinistro, indipendentemente dal responsabile del sinistro stesso